L'art. 76 co. 4 del dl 112/2008 convertito nella l. 133/2008 ha sancito il divieto di nuove assunzioni per le amministrazioni comunali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. La sezione controllo della Lombardia della Corte dei Conti, con il parere 293/2012, ha previsto che l'ente che non abbia rispettato il patto di stabilità interno non può beneficiare della prestazione lavorativa di nuovo personale neanche quando detto personale venga assunto sulla scorta di una convenzione, con la quale gli enti che aderiscono alla convenzione - attraverso lo schema della delega di funzioni - attribuiscono all’ente capofila la potestà di agire per conto di tutti gli enti partecipanti alla convenzione. La sezione sottolinea, tuttavia, che "la convenzione per la gestione associata di servizi e/o funzioni non implica necessariamente il ricorso a "nuovo personale", bensì potrebbe anche essere attuata dando vita ad una semplice forma associativa con la creazione di uffici comuni che operano con il personale distaccato dagli enti partecipanti."
La sezione controllo della Lombardia della Corte dei Conti interviene con un parere